Avviso per l’assegnazione del contributo “ASSEGNO DI NATALITA’ ”
Pubblicata il 10/10/2022
Dal 10/10/2022 al 31/12/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSITENZIALE
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale N. 28/22 del 09.09.2022 “Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo2022, n. 3, art. 13, Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a)”;
VISTO l’allegato n.1 “Linee guida Recanti “criteri e modalità di erogazione di contributi regionale a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. N. 28/22 del 09.09.2022;
RENDE NOTO CHE
La Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi programmatici contenuti nel PSR 2020 – 2024 e in attuazione delle linee strategiche di sviluppo locale, con la legge n. 3 del 9 marzo 2022, all’art. 13, comma 2,lett. a), ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2020), per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino. Tali emolumenti saranno corrisposti nella misura di 600 euro mensili per il primo figlio nato e di 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo, a prescindere dell’ISEE del nucleo familiare.
− essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi;
− essere residenti in uno dei Comuni della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020; − avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti in uno con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza;
− avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022, anche in adozione o affido preadottivo;
− essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato o in affido nell’anno 2022, nonché avere abituale dimora in uno dei comuni sardi aventi le caratteristiche per beneficiare dei contributi;
− non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
− essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo Comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; l’immobile deve essere destinato a dimora abituale per l’intero periodo di godimento del beneficio;
− esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.
La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della
causa di decadenza.
2. Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo “assegno natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.
Pertanto, la domanda potrà essere presentata:
- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall’affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- dal tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.
3. Misura e attribuzione del contributo
Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari ed è riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto n. 1, secondo i seguenti ammontari:
− euro 600,00, mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono euro 400 mensili per ogni figlio successivo al primo.
L’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell’inserimento nel nucleo familiare nel corso del 2022 e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione.
Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2022 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino.
Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità.
4. Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Ittireddu debitamente sottoscritte, dovranno essere accompagnate da:
- Copia del documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità dei richiedenti;
- Istanza per la richiesta del contributo resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci;
- Autocertificazione nascita del minore;
- Autocertificazione Stato di famiglia;
- Fotocopia delle coordinate Iban Bancarie o Postali rilasciate dagli Enti preposti.
La domanda di partecipazione, corredata di tutti i documenti richiesti, deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Ittireddu secondo una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ittireddu.ss.it indicando nell’oggetto “Bonus Bebè 2022”;
- consegna a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Ittireddu dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico.
I moduli di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ittireddu, la modulistica cartacea sarà disponibile all’ingresso dell’edificio comunale.
5. Erogazione del contributo ai beneficiari
I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di residenza che gestisce l’intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi. L’erogazione dell’assegno terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio. In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all’avente diritto e provvede ad accreditare l’assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all’atto dell’istanza.
6. Gestione della misura “assegno di natalità”
L’attuazione della misura è affidata ai Comuni. I Comuni predispongono e pubblicano l’avviso, curando di dare la più ampia pubblicità e diffusione all’iniziativa per l’intervento “assegno di natalità”, allegando il modello di richiesta del contributo, resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci. Il modello deve riportare i dati necessari, compresi quelli per l’accredito del contributo.
I Comuni ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei familiari, verificano il possesso dei requisiti, nonché la veridicità dei dati dichiarati dagli interessati, secondo le norme vigenti in materia. I contributi sono assegnati ai beneficiari fino a capienza delle risorse finanziari.
Il Sindaco Dott. Franco Campus
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale N. 28/22 del 09.09.2022 “Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo2022, n. 3, art. 13, Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a)”;
VISTO l’allegato n.1 “Linee guida Recanti “criteri e modalità di erogazione di contributi regionale a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. N. 28/22 del 09.09.2022;
RENDE NOTO CHE
La Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi programmatici contenuti nel PSR 2020 – 2024 e in attuazione delle linee strategiche di sviluppo locale, con la legge n. 3 del 9 marzo 2022, all’art. 13, comma 2,lett. a), ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2020), per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino. Tali emolumenti saranno corrisposti nella misura di 600 euro mensili per il primo figlio nato e di 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo, a prescindere dell’ISEE del nucleo familiare.
- Destinatari e requisiti di ammissione al contributo
− essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi;
− essere residenti in uno dei Comuni della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020; − avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti in uno con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza;
− avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022, anche in adozione o affido preadottivo;
− essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato o in affido nell’anno 2022, nonché avere abituale dimora in uno dei comuni sardi aventi le caratteristiche per beneficiare dei contributi;
− non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
− essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo Comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; l’immobile deve essere destinato a dimora abituale per l’intero periodo di godimento del beneficio;
− esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.
La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della
causa di decadenza.
2. Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo “assegno natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.
Pertanto, la domanda potrà essere presentata:
- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall’affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- dal tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.
3. Misura e attribuzione del contributo
Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari ed è riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto n. 1, secondo i seguenti ammontari:
− euro 600,00, mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono euro 400 mensili per ogni figlio successivo al primo.
L’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell’inserimento nel nucleo familiare nel corso del 2022 e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione.
Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2022 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino.
Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità.
4. Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Ittireddu debitamente sottoscritte, dovranno essere accompagnate da:
- Copia del documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità dei richiedenti;
- Istanza per la richiesta del contributo resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci;
- Autocertificazione nascita del minore;
- Autocertificazione Stato di famiglia;
- Fotocopia delle coordinate Iban Bancarie o Postali rilasciate dagli Enti preposti.
La domanda di partecipazione, corredata di tutti i documenti richiesti, deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Ittireddu secondo una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ittireddu.ss.it indicando nell’oggetto “Bonus Bebè 2022”;
- consegna a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Ittireddu dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico.
I moduli di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ittireddu, la modulistica cartacea sarà disponibile all’ingresso dell’edificio comunale.
5. Erogazione del contributo ai beneficiari
I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di residenza che gestisce l’intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi. L’erogazione dell’assegno terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio. In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all’avente diritto e provvede ad accreditare l’assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all’atto dell’istanza.
6. Gestione della misura “assegno di natalità”
L’attuazione della misura è affidata ai Comuni. I Comuni predispongono e pubblicano l’avviso, curando di dare la più ampia pubblicità e diffusione all’iniziativa per l’intervento “assegno di natalità”, allegando il modello di richiesta del contributo, resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci. Il modello deve riportare i dati necessari, compresi quelli per l’accredito del contributo.
I Comuni ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei familiari, verificano il possesso dei requisiti, nonché la veridicità dei dati dichiarati dagli interessati, secondo le norme vigenti in materia. I contributi sono assegnati ai beneficiari fino a capienza delle risorse finanziari.
Il Sindaco Dott. Franco Campus
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